Art. 2.
(Modalità di somministrazione del vaccino).

      1. La vaccinazione contro l'HPV è somministrata per un solo ciclo vaccinale alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni.
      2. La vaccinazione contro l'HPV è altresì somministrata alle donne di età compresa tra i 25 e i 26 anni, all'atto del loro reclutamento nei programmi di screening per i tumori della cervice uterina predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Su tali soggetti, prima della somministrazione del vaccino, è praticata la ricerca dell'HPV per singoli genotipi.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i tempi e le modalità di attuazione della copertura vaccinale di cui ai commi 1 e 2 e stabiliscono i relativi calendari.